Art . 1
Il Sovrano Ordine Costantiniano di San Giorgio degli Angeli di Bisanzio è istituito da Sua Altezza Imperiale il Principe Imperiale Don Erminio La Bruna Angelo Ducas Lascaris di Costantinopoli sulla base del diritto e delle prerogative che gli spettano, riconosciute per legge con sentenza passata in giudicato, in qualità di Capo della Casa Imperiale La Bruna Angelo Ducas Lascaris di Costantinopoli e di Principe Imperiale pretendente al trono di Costantinopoli.
Il Sovrano Ordine Costantiniano di San Giorgio degli Angeli di Bisanzio si riallaccia direttamente a quello creato nel 1190 da Isacco II Angelo Imperatore di Costantinopoli, antenato del Gran Maestro dell' Ordine di cui questo Statuto. E' stato modificato parzialmente nei contenuti per adeguarlo alla realtà attuale, senza snaturare lo spirito, i valori e principi che ispirarono l'Imperatore allo atto della sua costituzione.
Art . 2
E' un Ordine equestre, il cui Magistero appartiene indissolubilmente ed in modo inalienabile alla Casa Imperiale La Bruna Angelo Ducas Lascaris di Costantinopoli.
Art . 3
L'Ordine ha, in conformità alla sua missione, il fine di innalzare la gloria di Nostro Signore e promuovere la difesa della Fede Cristiana; Promuovere il rispetto della dignità umana attraverso opere di solidarietà, assistenza e soccorso materiale dei bisognosi e degli infermi; effettuare ogni azione che porti alla promozione umana e sociale dell'uomo.
Art . 4
I membri dell' Ordine sono :
- I Donati
- I Cavalieri e le Dame d' Onore
- I Cavalieri e le Dame di Merito
- I Cavalieri e le Dame di Grazia Magistrale
- I Cavalieri e le Dame di Giustizia in Obbedienza
Fanno parte integrante dell' Ordine Cappellani e Religiosi/e Aggregata all' Ordine è la Categoria Speciale degli Scudieri e delle Damigelle.
Art . 5
Per l'ammissione all' Ordine è richiesto :
- Essere Cristiani
- Avere una condotta di vita ineccepibile
- Essere maggiorenni
- Godere di uno status sociale adeguato alla dignità del ruolo (solo per i Ceti equestri)
Il ricevimento segue le norme di accettazione stabilite nelle Norme e Regole dell' Ordine.
Art. 6
L' organizzazione sul territorio si basa su:
- Delegazioni, con a capo il Delegato
- Commende, con a capo il Reggente di Commenda
- Vice Priorati, con a capo il Vice Priore
- Priorati, con a capo il Priore
- Gran Priorati, con a capo il Gran Priore
Art. 7
Il vertice di Governo dell' Ordine è composto da Sua Altezza Imperiale il Gran Maestro, da Sua Altezza Imperiale il Luogotenente Generale, da Sua Altezza Imperiale il Gran Cancelliere e da Sua Altezza Imperiale il Gran Elemosiniere. Le citate figure formano il Sovrano Consiglio Dinastico.
Art. 8
Il fregio dell' Ordine si compone di una Croce Amalfitana ottagona di colore bianco, con inserita al centro la Croce Greca Costantiniana di colore rosso; questa porta al centro il Cristogramma X P e sui bracci le lettere I H S V (in hoc signo vinces ). Il tutto è sostenuto da un rosone formato da fitti raggi di colore argento dipartentesi dal centro. Tutte le caratteristiche dei fregi e delle decorazioni sono riportate nelle Norme e Regole dell'Ordine.
I Cavalieri, le Dame ed i Donati, nelle cerimonie o quando comandato indossano l'abito dell'Ordine.
Art . 9
L'Ordine può concedere a persone od istituzioni, verso di esso meritevoli, onorificenze e riconoscimenti, tutto nei termini espressi dalle norme e regolamenti.
Sua Altezza Imperiale, il Gran Maestro, per diritto dinastico e per legge, possiede tutte le prerogative connesse alla Fons Honorum che già appartennero alla sua Stirpe ed ha facoltà di concedere titoli nobiliari con o senza predicato nonché titoli cavallereschi, relativi agli Ordini di Famiglia.
Art . 10
L'Ordine, per il raggiungimento dei propri fini, può stipulare accordi con altre istituzioni ed intraprendere ogni azione che sia legittima e che lo porti alla realizzazione del proprio scopo ovvero l'obsequium pauperum. |